09 Luglio 2018

Decreto ingiuntivo in favore dei professionisti

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 6 luglio 2018, n. 17911
L'art. 636, comma primo, c.p.c., nel disciplinare i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore dei professionisti ai sensi dell'art. 633, comma 1, nn. 2 e 3 c.p.c., assegna alla parcella professionale corredata dal parere del Consiglio dell'ordine di appartenenza una valenza probatoria privilegiata a carattere vincolante e ai fini della sola pronuncia dell'ingiunzione, mentre tale valore probatorio non permane anche nella fase di opposizione, nel quale è il giudice a dover valutare la congruità degli importi richiesti - o a stabilire quanto competa al professionista - sulla base degli atti di causa (Cass. 15 gennaio 2018, n. 712; Cass. 11 gennaio 2016, n. 430; Cass. 13 aprile 2015, n. 7413). Difatti, l'opposizione ex art. 645 c.p.c. dà luogo ad un autonomo giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio (Cass. 29 gennaio 1999, n. 807). La mancanza del parere dell'ordine professionale e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, può - perciò - essere eventualmente valutata sotto il solo profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare autonomamente la fondatezza della pretesa creditoria (cfr. Cass. 12 febbraio 1998, n. 1505).

Allegati