03 Dicembre 2018

Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, della prevista dichiarazione non è opponibile al fallimento

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 30 novembre 2018, n. 31102 (Rel. Di Marzio)
«In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall. (Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; in precedenza tra le tante Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198; solo nel corso del 2017 il principio è stato ribadito, senza pretesa di completezza, dalle ordinanze n. 23775, n. 25191, n. 20886, n. 18733, n. 17865, n. 16322, n. 16177, n. 16176, n. 15953, n. 13542, n. 14692, n. 14691, n. 14690, n. 13755, n. 13542, n. 12936, n. 12935, n. 10821, n. 10208, n. 6595, n. 6524, n. 684). Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, della prevista dichiarazione non è dunque opponibile al fallimento e pertanto non giustifica la collocazione del credito in grado ipotecario.

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