08 Ottobre 2010

Decreto ingiuntivo – opposizione – termini a comparire – inosservanza – improcedibilità

“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario, i termini di costituzione, dell’opponente e dell’opposto, sono automaticamente ridotti alla metà; tale effetto è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta._x000d_
Pertanto, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione”.

Le Sezioni Unite, pur ribadendo il costante orientamento della S.C., secondo il quale l’abbreviazione dei termini di costituzione dell’opponente consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione dell’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, hanno provveduto ad una puntualizzazione, precisando che l’effetto “automatico” della riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opposto opera per il “solo fatto” che l’opposizione sia stata proposta. Con la conseguenza che la tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione._x000d_
Precisano, al riguardo, le S.U. che “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche (come l’accelerazione del procedimento), inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituendosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, comma 3”.