Decreto Legge n. 1/2012: le liberalizzazioni, il preventivo del professionista e l’abrogazione delle tariffe.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 gennaio 2012, n. 19, il D.L. n. 1/2012, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”(cd. Decreto liberalizzazioni), che introduce importanti novità per lo svolgimento della professione forense._x000d_
In particolare, l’art. 9, co. 3, del decreto legge citato elimina l’obbligo del preventivo scritto per il professionista. _x000d_
La precedente bozza del decreto, si ricorda, prevedeva un vero e proprio obbligo, a carico del professionista, di redigere un preventivo scritto per la prestazione richiesta, pena l’applicazione di una sanzione disciplinare._x000d_
L’attuale formulazione dell’art. 9, co. 3, stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale._x000d_
Il professionista è tenuto a spiegare al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico._x000d_
La misura del compenso, che dovrà essere redatta anche in forma scritta se richiesto dal cliente, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi._x000d_
Devono, inoltre, essere indicati i dati della polizza assicurativa del professionista, a tutela degli eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale._x000d_
L’inottemperanza che integra gli estremi dell’illecito disciplinare è allora quella che si configura in caso di omissione di questo più blando obbligo ovvero, in ipotesi di richiesta di preventivo scritto, in caso di rifiuto del professionista a fornirlo._x000d_
Nessuna novità, invece, sul versante delle tariffe, che rimangono abrogate, con tutti gli effetti conseguenziali a tale abrogazione per il settore del recupero crediti (ad es. La caducazione delle tariffe inerenti l’atto di precetto, i diritti e gli onorari per lo stesso)._x000d_
Solo in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante._x000d_
Nei rapporti tra privati, anche solo un riferimento a tali parametri da parte del professionista rende nullo il contratto stipulato con il cliente._x000d_
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