21 Maggio 2012

Decreto Legge sulle Liberalizzazioni: nascono le “sezioni specializzate in materia di impresa”

Il Decreto legge sulle Liberalizzazioni (DL 24 gennaio 2012, n. 1) ha modificato il D. Lgs. n. 168/2003, attribuendo alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale nuove competenze, soprattutto in materia societaria, oltre che per le cosiddette class action, introdotte dall’articolo 140-bis del Codice del Consumo, modificandone la denominazione in “Tribunale delle Imprese”._x000d_
La legge di conversione del 24 marzo 2012, n. 27, ha recepito buona parte della disciplina introdotta dal Decreto Legge in argomento, mutuando la denominazione di “Tribunale delle Imprese”, in “sezioni specializzate in materia di impresa”, sottolineando che non si tratta di tribunali autonomi, ma di sezioni specializzate dei tribunali ordinari, aventi sede, di regola, nel capoluogo di ogni regione._x000d_
Così facendo, il legislatore della conversione ha voluto fugare ogni possibile sospetto di incostituzionalità, che era stato sollevato con riferimento alla disciplina introdotta dal Decreto Legge, che avrebbe potuto essere interpretata come contrapposta a quanto sancito dall’art. 102, secondo comma, Cost., che vieta l’istituzione di giudici speciali e straordinari._x000d_
Per quanto attiene alla competenza delle nuove sezioni, la nuova disciplina affida ad esse buona parte della materia societaria._x000d_
Esse sono competenti, oltre che per le controversie relative alle SpA e Sapa, come aveva previsto il decreto legge, anche per le Srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici, la società europea e la società cooperativa europea, nonché per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento; sono altresì competenti per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le controversie già indicate. _x000d_
La legge di conversione, inoltre, aggiunge alla competenza delle sezioni specializzate la violazione della normativa antitrust nazionale ed europea, mentre elimina dal novero delle materie attribuite a queste sezioni l’azione collettiva risarcitoria.