12 Maggio 2016

Dichiarazione di “rimettersi al giudice” – Esclusa acquiescenza – Ammessa una successiva presa di posizione su una questione di diritto – Mutatio libelli – Esclusa

“La dichiarazione di <> (o similare) in merito ad una determinata valutazione di diritto non costituisce acquiescenza alle dichiarazioni di controparte e non impedisce, nel prosieguo del giudizio, di abbandonare tale atteggiamento agnostico e propugnare la correttezza di una soltanto tra le questioni giuridiche oggetto del contendere”.

Costituisce diritto consolidato il principio per cui l’atteggiamento processuale di chi si rimetta al giudice circa una questione di diritto non preclude né la successiva prospettazione di eccezioni di diritto (ad esclusione ovviamente di quelle in senso stretto, cioè riservate all’iniziativa di parte e non rilevabili d’ufficio), né l’esercizio del diritto di impugnativa._x000d_
La parte la quale non prenda posizione su una questione in iure, dichiarando di rimettere al giudice la relativa valutazione, non incorre in una inammissibile mutatio libelli se nel corso del giudizio o addirittura in sede di gravame decida di abbandonare questa posizione agnostica, e sposare una delle tesi in discussione._x000d_
Si ha, infatti, mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su fatti mai prospettati prima, sottoponendo in tal modo al giudice un nuovo tema d’indagine e spostando i termini della controversia, con l’effetto di ampliare non già l’oggetto del pronuntiare, ma anche quello del cognoscere._x000d_
Nessun ampliamento del cognoscere demandato al giudice si ha, tuttavia, quando il convenuto dapprima dichiari di volersi “rimettere alla giustizia” circa una domanda attorea, e successivamente, in corso di causa o in appello, decida di sostenere o contrastare una determinata questione di diritto, ma non di fatto (come l’interpretazione di una norma, la qualificazione di un contratto, l’individuazione degli effetti giuridici di un negozio)._x000d_
La dichiarazione di “rimettersi al giudice” o similare, infatti, non costituisce acquiescenza alla domanda attorea, non essendo concepibile una acquiescenza preventiva. Quella dichiarazione significa semplicemente richiedere al giudice la corretta applicazione al caso concreto delle norme di legge che lo disciplinano, secondo il principio iura novit curia. Pertanto, la formula predetta non può valere come sostanziale manifestazione di disinteresse di una parte all’esito del giudizio, né come preventiva accettazione di una qualsiasi pronunzia.