25 Febbraio 2013

Domanda di garanzia – Art. 32 c.p.c. – Interesse ad agire – Presupposto della condanna

“L’interesse ad agire in garanzia sorge non già al momento della proposizione della controversia principale, bensì soltanto se e quando, accolta la domanda principale, si sia effettivamente verificato il prospettato esito negativo del primo processo, e si sia in tal modo perfezionato e concretizzato l’obbligo indennitario di manleva a carico del terzo.”

Dal punto di vista processuale, la peculiarità della garanzia si estrinseca nel fatto che, ai sensi dell’art. 32 c.p.c., l’azione di garanzia (o di rivalsa) può essere proposta nella causa principale (e, pertanto, in un momento anteriore a quello in cui sorge l’interesse de garantito ad agire), e ciò allo scopo di consentire che l’eventuale condanna del garante avvenga contestualmente alla condotta dello stesso garantito._x000d_
La citata norma permette al garantito di munirsi di un titolo giudiziale (di accertamento del suo diritto alla rivalsa e di conseguente condanna del garante) nell’immediatezza della pronuncia della condanna nei suoi confronti._x000d_
Il mezzo con cui il codice di rito consente ciò (in deroga alla regola della necessaria attualità, al momento della domanda, dell’interesse ad agire) è costituito dalla chiamata in garanzia del terzo, da effettuarsi, da parte del convenuto, con la comparsa di risposta, nei termini e nei modi stabiliti, a pena di decadenza, dal combinato disposto degli articoli 166, 167, comma 3, e 269, comma 2, c.p.c._x000d_
Pertanto, è ammissibile la chiamata in garanzia e sussiste l’interesse ad agire nel caso in cui il terzo sia chiamato nell’ambito del giudizio principale nei termini e nei modi di cui al codice di procedura civile._x000d_
Quando invece la chiamata in garanzia è fatta in un autonomo giudizio, l’assicurato deve essere stato condannato a risarcire il danno affinchè sussista l’interesse ad agire._x000d_
Infatti, l’azione di garanzia (impropria) può essere proposta anche in un giudizio distinto da quello nel quale sia stata formulata la domanda principale (dal cui eventuale accoglimento può derivare la nascita del diritto del soccombente alla manleva), purchè al momento dell’autonoma proposizione, in altra sede processuale, della stessa domanda di garanzia (diversamente dall’ipotesi in cui essa sia stata tempestivamente articolata nel giudizio principale), sussista, in capo all’attore, l’interesse ad agire, che sorge solo nel caso di condanna del garantito._x000d_
Solo in questo momento, infatti, nasce e diventa esigibile l’eventuale diritto di manleva, cioè la pretesa sostanziale del soccombente di essere garantito dal terzo, e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente l’interesse attuale ad agire in giudizio per fare valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria._x000d_
Nel caso di specie, le domande di garanzia autonomamente proposte dai convenuti in altro giudizio condannatorio, sono state ritenute inammissibili per carenza di una condizione dell’azione, essendo prive del necessario interesse ad agire, in quanto mancava ancora il presupposto della loro condanna.