20 Aprile 2010

Equa riparazione – Irragionevole durata del processo – Giudice competente – Precisazioni

“In tema di individuazione del giudice competente per territorio nelle cause di equa riparazione, deve essere accolta un’interpretazione dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 che considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole. Con la conseguenza che assume fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; e al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione che è stabilito dall’art. 11 del codice di procedura penale ed è richiamato nel primo comma dell’art. 3 della legge”.

Operando una rivoluzione in materia di procedimenti di equa riparazione, le Sezioni Unite affermano il principio di diritto secondo cui il giudizio del quale si chiede l’indennizzo per l’eccessiva durata deve essere considerato in modo unitario; pertanto, assume fattore rilevante per la sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato._x000d_
Grazie ad una tale interpretazione, sarà favorita la diffusione del contenzioso sull’intero sistema delle corti di appello, anziché una sua elevata concentrazione su quella di Roma._x000d_
Le S.U. Della Cassazione, pertanto, con tale decisione enunciano il principio in base al quale la competenza per il giudizio promosso per l’equa riparazione deve svolgersi presso la Corte di Appello del Distretto dove si è svolto il giudizio di merito._x000d_