15 Luglio 2022

FGVS – Azione recuperatoria – Regresso ex art. 292 C.d.A.

Cassa. Civ., SS.UU., sentenza 7 luglio 2022, n. 21514 (rel. A. Scrima)
L'azione prevista dal comma 1 dell’art. 292 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (cd. Codice delle assicurazioni private) va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile.
Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell’art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.
L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, comma 1). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero.

Pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dall’intervento del Fondo natura risarcitoria, sempre tenuto conto dell’impronta solidaristica che caratterizza l’obbligazione del Fondo e che permea, inevitabilmente, anche l’azione in esame, l’accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l’oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda, con la conseguenza che non sussiste, nel caso all’esame, la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c. né la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale, contrariamente all’assunto dei ricorrenti e diversamente da quanto affermato da questa Corte, in sede di regolamento di competenza, con l’ordinanza 23/07/2010, n. 17467. Tale pronuncia si colloca espressamente, infatti, nel filone interpretativo – non condiviso, come sopra evidenziato, da queste Sezioni Unite – secondo cui l’azione di regresso in discorso si concreta nell’esercizio da parte dell’impresa designata dello stesso diritto al risarcimento del danno che sarebbe spettato verso il responsabile, diritto che risulta attribuito dalla legge a detta impresa sulla base di una surrogazione legale ai sensi dell’art. 1203 c.p.c., n. 5.

Inoltre, proprio per le ragioni già dette, la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio degli attuali ricorrenti, come dai medesimi sostenuto, bensì, come già ritenuto dalla Corte di appello, ai sensi dell’art. 1182, comma 3, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente, che non risulta) dal ricorso, essere stato ritualmente, come tale, contestato.

Ben può, altresì, essere eventualmente eccepito dalla parte convenuta il cattivo pagamento effettuato dall’impresa designata, come fatto idoneo a paralizzare la pretesa azionata dall’impresa designata.

Inoltre, essendo espressamente previsto nel comma 1 dell’art. 292 in questione che l’impresa designata possa esperire l’azione ivi prevista anche qualora abbia risarcito il danno in via di transazione ed avendo nella specie detta impresa fondato la sua domanda proprio sulla base dell’effettuata transazione, il credito vantato era liquido ed esigibile e ben poteva essere azionato in via monitoria.

Infine, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.

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