02 Aprile 2020

Giudicato esterno: rilevabile d’ufficio

Cass. Civ., sez. III, sentenza 28 febbraio 2020, n. 5625 (rel. Fiecconi)
Anche nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod.proc. civ., limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante qualora la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006), intervenuta successivamente alla decisione.
Il principio di efficacia del giudicato esterno non può trovare applicazione solo laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l'effettiva sussistenza, o meno, di fatti, poiché, in tal caso, il giudicato ha valenza non già di regola di diritto cui conformarsi bensì solo in relazione a valutazioni di stretto merito ( Cass. Sez. U -, Sentenza n. 2735 del 02/02/2017).

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