13 Giugno 2011

Guida alterata da alcool o sostanze stupefacenti – Sequestro del veicolo – Legge n. 120/2010 – Confisca del veicolo – Sanzione amministrativa

A seguito dell’entrata in vigore della l. 29 luglio 2010 n. 120, la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, ha acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente dalla sospensione della patente)

La legge 29/07/2010, n. 120, recante disposizioni in metaria di sicurezza stradale, ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni accessorie._x000d_
Segnatamente, per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il reato previsto dall’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) o dall’art. 187 C.d.S. (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti), l’art. 33, comma 1, della citata l. n. 120 ha modificato la lett. c) del comma 2 dell’art. 186, inserendo un ultimo periodo che prevede che, ai fini del sequestro (disciplinato nella medesima norma che prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni di cui all’art. 224 ter._x000d_
Quest’ultima norma, anch’essa introdotta dalla legge 120/2010, qualifica espressamente la confisca come “sanzione amministrativa accessoria” e prevede che, nei casi di guida alterata, l’agente o l’organo accertatore proceda al sequestro ai sensi dell’art. 213 C.d.S._x000d_
In mancanza di norme transitorie, dopo la legge 120/2010, il venir meno della natura penale della confisca, ex art. 186 e 187 C.d.S., comporta l’applicazione dell’art. 2, comma 4, cod. pen., conseguendo da ciò che ai casi di consumazione del reato che siano avvenuti prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 120 dovrà essere applicata la nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato la confisca del veicolo in misura sanzionatoria con carattere amministrativo e non più penale.