19 Ottobre 2018

Inammissibile il ricorso redatto con la tecnica dell’assemblaggio

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26120 (rel M. Rossetti)
E' inammissibile il ricorso redatto con la tecnica cd. dell'assemblaggio, vale a dire mediante l'integrale riproduzione e collazione di una serie di documenti ed atti processuali. Tale tecnica, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non può ammettersi, perché consiste in un'esposizione dei fatti non sommaria e viola perciò il disposto dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. (Sez. 5 - , Sentenza n. 8245 del 04/04/2018; Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22185 del 30/10/2015; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016); né dall'esposizione dei motivi, espunti dal ricorso gli atti processuali fotoriprodotti, è possibile desumere in modo chiaro ed inequivoco i fatti di causa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11236 del 9.5.2017).

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