19 Novembre 2007

Incidente stradale – Evento letale – Danno morale – Eredi non conviventi – Risarcibilità

“Il danno morale dev’essere risarcito integralmente ai familiari delle vittime della strada anche se il defunto non viveva più con loro. Infatti, il danno morale parentale, come danno ingiusto, dev’essere integralmente risarcito”.

Con la sentenza de qua la Suprema Corte ha affermato che “la comunione di affetti e di solidarietà”, che normalmente connota la “vita in comune”, può sussistere anche tra familiari non conviventi; di conseguenza, nel caso in cui si accerti che la vittima dell’incidente stradale avesse effettuato una scelta di vita autonoma prima del sinistro, il giudice può ugualmente liquidare, in via equitativa, il danno morale parentale, “valutando tutte le circostanze note e non contestate”.