30 Ottobre 2007

Incidente stradale – Evento letale – Intervallo di tre ore tra l’incidente e il decesso – Lasso non apprezzabile di tempo – Danno biologico e morale iure Hereditatis – Insussistenza

“In caso di decesso non istantaneo della vittima del fatto illecito altrui il periodo di tre ore intercorso tra l’incidente e la morte non costituisce un apprezzabile lasso di tempo e non dà pertanto luogo ad alcun danno biologico o morale trasmissibile iure hereditatis; può invece dar luogo a risarcimento del danno biologico iure proprio se supportato da adeguata certificazione medico legale; può inoltre dar luogo a danno da perdita del rapporto parentale e a danno morale iure proprio in favore dei prossimi congiunti, da liquidarsi congiuntamente onde evitare indebite duplicazioni di poste risarcitorie. In questo caso devono distinguersi le posizioni dei componenti la famiglia “nucleare” e gli altri familiari: ai primi, in ragione del rapporto di convivenza e dell’intensità del vincolo parentale, spetta il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in una misura quantificata in una percentuale oscillante tra la metà e un quarto dell’ipotetico danno biologico da invalidità permanente totale che sarebbe spettato alla vittima se sopravvissuta, maggiorato del venti per cento per considerare in un’unica posta di risarcimento anche le sofferenze contingenti scaturite dall’evento luttuoso (pretium doloris); ai secondi, non conviventi con la vittima, spetta invece a titolo di danno da perdita del rapporto parentale una somma molto inferiore a quella spettante ai familiari stretti, somma che deve tenere conto anche dell’eventualità che gli stessi abbiano a loro volta creato una propria famiglia “nucleare””.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha individuato le diverse voci di danno non patrimoniale patite dai congiunti della vittima di un incidente stradale, cercando altresì di chiarire quali siano le condizioni di risarcibilità di ciascuna di esse, nonché l’entità del relativo risarcimento._x000d_
In ordine al danno biologico (inteso come “menomazione, qualificabile come patologia fisica o psichica, […] tale da incidere in maniera significativa sulle ordinarie attitudini del soggetto in guisa da determinare la stabilizzazione di postumi permanenti”), in particolare, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza “iure proprio” in capo agli eredi, in assenza di qualsivoglia allegazione medico-legale. _x000d_
Con riferimento, invece, al danno biologico “iure hereditatis”, il Tribunale ha precisato che esso è dovuto allorché dal fatto ingiusto sia scaturita una lesione letale, ma a condizione che il decesso non sia intervenuto istantaneamente: il diritto al risarcimento del danno alla salute entra (e si consolida), infatti, nel patrimonio del de cuius solo quando sia trascorso un “apprezzabile lasso di tempo” tra la condotta dannosa e l’evento morte. Analoga disciplina si applica, peraltro, al danno morale “iure ereditario”, che “richiede un consolidamento del patema d’animo o turbamento psichico, diverso da quello patologico, in capo al danneggiato, non configurabile nel caso di sopravvivenza per un tempo davvero minimo”._x000d_
Il Tribunale di Palermo ha, altresì, dichiarato risarcibili il danno morale “soggettivo” (o pretium doloris), inteso quale “patema d’animo transeunte […] discendente dall’evento lesivo” e il “danno parentale”, inteso come “irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva”. Tuttavia, concorrendo entrambe le voci di danno a “delineare l’unica riparazione concessa alla vittima dell’illecito” e apparendo concreto il rischio di una duplicazione del risarcimento, il giudice ne ha suggerito un originale ed unitario criterio di calcolo: liquidare una somma commisurata a quella “che, a titolo di danno morale, sarebbe spettata al defunto se, anziché morire, avesse riportato una invalidità permanente del 100%; laddove, il danno morale sofferto da un soggetto che abbia subito lesioni fisiche, ad esito delle quali siano residuati postumi permanenti, è usualmente liquidato in una misura compresa tra un quarto e la metà della somma liquidata a titolo di ristoro del danno biologico”. _x000d_
La percentuale risarcitoria dovuta a ciascun congiunto dovrà essere, poi, calcolata, in via equitativa, tenendo conto dell’intensità del vincolo familiare, dell’eventuale situazione di convivenza, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell’età della vittima e dei superstiti. _x000d_
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