21 Aprile 2008

Incidente stradale – Raccomandata di messa in mora – Bonario componimento della lite – Procedibilità della domanda – Eccezioni

“In caso di sinistri stradali, l’invio della raccomandata a.r. all’impresa assicuratrice, per la richiesta di risarcimento danni, costituisce una condizione di procedibilità dell’azione e deve presentare il contenuto prescritto dalla legge._x000d_
Tuttavia, quando risulti ex actis che la compagnia ha proceduto ad una valutazione e stima dei danni, ed ha formulato una concreta offerta risarcitoria, la domanda è, comunque, procedibile, poiché è stata rispettata la ratio sottesa all’invio della raccomandata, id est il bonario componimento della lite”._x000d_

La sentenza in epigrafe pone l’attenzione sul problema della procedibilità della domanda in presenza di atti equipollenti tali da ritenere comunque assolte le esigenze cui è destinata la preventiva lettera di messa in mora._x000d_
Sul punto, precisa il Tribunale che “partendo dalla ratio sottesa alla stessa previsione dell’art. 22 legge n. 990/69 prima ed ora della nuova formulazione contenuta negli att. 145 e 148 cod. ass., evidentemente legata all’esigenza di facilitare la definizione bonaria della controversia, non può sussistere la denunciata improponibilità della domanda quando risulti ex actis e senza “mediazioni interpretative”, che la compagnia ha comunque proceduto ad una valutazione e stima dei danni, “attivando” la procedura di definizione bonaria della lite e mettendosi così essa stessa, conseguentemente, in condizione di formulare una concreta offerta risarcitoria”._x000d_
Con la pronuncia in esame, il decidente fa propria la tesi della dottrina oggi prevalente secondo cui, nonostante la previsione di condizioni più stringenti riguardo i contenuti della lettera di messa in mora, volti a restringere le ipotesi in cui in precedenza poteva riscontrarsi la sussistenza di atti c.d. equipollenti, una corretta interpretazione degli artt. 145 e 148 cod. ass., nel caso in cui, a seguito della messa in mora del danneggiato, siano stati messi in moto concretamente, da parte della compagnia, i meccanismi procedurali volti alla liquidazione del danno, impone di escludere che in tale evenienza si versi in ipotesi di improponibilità della domanda._x000d_
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