13 Aprile 2010

Indennizzo diretto – Spatium deliberandi concesso alla compagnia di assicurazione del responsabile civile

Nella procedura dell’indennizzo diretto di cui all’art. 149 del D.Lgs n. 209/05, anche all’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile deve essere concesso lo spatium deliberandi di sessanta giorni o novanta giorni al fine di poter verificare, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro e vagliare la richiesta di risarcimento in uno all’impresa di assicurazione del danneggiato e, eventualmente, intervenire nel giudizio estromettendo l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”

Nella sentenza in esame il Giudice di Pace di Pozzuoli ha ritenuto improponibile una domanda di risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale alla luce del combinato disposto degli artt. 145 e 149 del D.lgs. 209/05._x000d_
Al riguardo il giudice ha precisato che: “Il comma 2 dell’art. 145 prescrive che:_x000d_
“Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’art. 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, può essere proposta dolo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danni alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 149 e 150”._x000d_
Il comma 6 dell’art. 149 prescrive che: “L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”. _x000d_
Dalla lettura dei suddetti comma si evince, quindi, che anche all’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile dev’essere concesso il c.d. spatium deliberandi di sessanta o novanta giorni al fine di poter verificare, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro e vagliare la richiesta di risarcimento in uno all’impresa di assicurazione del danneggiato e, eventualmente, intervenire nel giudizio estromettendo l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”.