25 Marzo 2008

Indennizzo diretto – Terzo trasportato – Responsabile del sinistro – Altra compagnia assicuratrice – Esperibilità dell’azione – Facoltà – Sussistenza

“E’ esclusa l’esperibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore nelle sole ipotesi di caso fortuito: non rientra nella nozione di caso fortuito il fatto del terzo._x000d_
Tuttavia, il trasportato ha comunque la facoltà di evocare in giudizio il titolare-conducente del veicolo antagonista, quale responsabile del danno, e la relativa compagnia assicuratrice, ma ha l’onere, a pena di improcedibilità della domanda, di inoltrare a quest’ultima la richiesta risarcitoria tramite raccomandata, osservando il contenuto prescritto dalla legge”._x000d_

Con particolare riferimento alla questione relativa alla possibilità per il danneggiato – trasportato di convenire in giudizio non la compagnia assicuratrice del vettore, come previsto dall’art. 141 cod. ass., ma bensì la compagnia assicuratrice del responsabile civile, il Tribunale di Torino precisa che nell’esegesi dell’art. 141 cod. ass. si prospettano due alternative: o si segue un’interpretazione conforme a quella prevalentemente invalsa subito dopo l’entrata in vigore della norma ritenendo che essa precluda al trasportato l’esperimento dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile del danno in violazione della direttiva 2005/14/CE (“gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’art. 3, par. 1, Dir. 72/166/CE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro”) con conseguente illegittimità costituzionale ex art. 76 Cost., o si accede all’interpretazione “costituzionalmente orientata” secondo la quale il trasportato – danneggiato può comunque agire ai sensi dell’art. 144 cod. ass. anziché avvalersi del nuovo istituto introdotto dall’art. 141 cod. ass._x000d_
Secondo il decidente, in particolare, “… l’esigenza di conformare l’esegesi della norma al dettato costituzionale induce ad accogliere la seconda interpretazione, la sola idonea a preservarne la validità”. _x000d_
A fortiori, per il tribunale di Torino, “non appare dubitabile, in assenza di espresse deroghe che l’art. 141 cod. ass. pone agli artt. 2043 – 2054 c.c., la facoltà del trasportato – danneggiato di agire in giudizio nei confronti del conducente del veicolo antagonista avvalendosi di un diritto tutelato dall’art. 24 Cost.”._x000d_
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