23 Maggio 2016

Infortunio in itinere – Bicicletta – Necessità dell’uso del mezzo privato

“L’utilizzo della bicicletta da parte del lavoratore per recarsi al lavoro deve essere valutato in relazione al costume sociale, alle normali esigenze familiari del lavoratore, alla presenza di mezzi pubblici, alla modalità di organizzazione dei servizi pubblici di trasporto nei luoghi in cui più è diffuso l’utilizzo della bicicletta, alla tipologia del percorso effettuato (urbano-non urbano), alla tendenza presente nell’ordinamento e rivolta all’incentivazione dell’uso della bicicletta (codice della strada; legge n. 221/2015).”

In merito all’utilizzo della bicicletta, la Corte invita a tenere conto dei cambiamenti che si registrano tanto in ambito sociale quanto nell’ordinamento._x000d_
In particolare, rileva la tendenza presente nell’ordinamento (art. 1 Cod. della Strada), e divenuta sempre più pressante, a favorire l’utilizzo della bicicletta in quanto mezzo che riduce costi economici, sociali ed ambientali. Fino al punto che sono ormai non pochi i comuni che mettono a disposizione dei cittadini biciclette in modo gratuito per gli spostamenti urbani casa-lavoro, anche di breve durata; e ciò al fine di ottenere benefici non solo di carattere ambientale, ma anche per la salute dei cittadini, ed in prospettiva un calo delle spese sanitarie a carico del sistema nazionale._x000d_
In quest’ottica conta quanto emerge dalla recente normativa di cui alla legge n. 221/2015, il cui art. 5 prevede specifiche disposizioni volte ad incentivare la mobilità sostenibile anche nei percorsi casa-lavoro, ivi inclusi le iniziative di bike-pooling e di bike-sharing, i programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta di autoveicoli in prossimità delle sedi di lavoro “anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria”. Tali programmi possono comprendere anche incentivi di tipo economico, come la concessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili._x000d_
Rileva inoltre quanto disposto nei commi 4 e 5 del citato art. 5, i quali intervengono ad integrare la materia dell’infortunio in itinere (di cui agli articoli 2, comma 3, e 210, comma 5, del T.U. 1124/1965), chiarendo espressamente che: “L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’art. 50 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato”._x000d_
In sostanza, attraverso siffatta nuova disciplina, ai fini dell’infortunio in itinere, l’uso del velocipede (ovvero, secondo il codice della strada, del veicolo con due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali anche se a pedalata assistita), deve ritenersi sempre assicurato; come lo è, per la stessa normativa, l’andare a lavoro a piedi o con l’utilizzo del mezzo pubblico._x000d_
Nel caso di specie, pur trattandosi di normativa entrata in vigore in epoca successiva al fatto di causa, essa doveva comunque essere utilizzata dal giudice di merito in chiave interpretativa, in quanto espressione di istanze sociali largamente presenti da tempo nella comunità.