26 Gennaio 2015

Infortunio in itinere – Nesso causale tra percorso ed evento, percorso e itinerario – Necessità dell’uso del mezzo proprio

“Ai sensi del D.P.R. n. 1164/1965, art. 2, l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.”

In linea generale, in tema di infortunio in itinere, occorre, per il verificarsi dell’estensione della copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione , posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l’assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa. _x000d_
Pertanto, il rischio elettivo, escludente l’indennizzabilità e che postula un maggior rigore valutativo, rispetto all’attività lavorativa diretta, implica tutto ciò che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto a scelta arbitraria del lavoratore, che abbia volutamente creato ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa._x000d_
L’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato dunque con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti._x000d_
Nel caso di specie viene escluso che l’uso del mezzo proprio per recarsi nel luogo di lavoro fosse necessario, in quanto la distanza tra l’abitazione e l’ingresso alla ditta era di poco meno di un chilometro e tale distanza era coperta da un servizio di linea di trasporto pubblico con partenze compatibili con l’orario di ingresso del lavoratore. Inoltre, “data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche”.