03 Dicembre 2007

Infortunio in itinere – sosta voluttuaria – durata – copertura Inail – esclusione [art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124]

“In tema di infortunio in itinere, le soste voluttuarie del lavoratore non escludono la tutela dell’infortunio in itinere purché, per la loro breve durata, non sono suscettibili di modificare le condizioni di rischio cui è sottoposto il lavoratore._x000d_
Ne deriva che, viceversa, le soste voluttuarie di apprezzabile durata e consistenza, quali una pausa caffè protrattasi per un’ora, tali da far ritenere che anche la circolazione stradale possa aver avuto una sensibile modifica, sono suscettibili di far saltare la copertura Inail”._x000d_

Dopo aver chiarito che, in materia di infortuni sul lavoro, “la sosta voluttuaria al bar comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta (dimensioni temporali ed aggravamento del rischio)”, la S.C. ha precisato che “la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto l’interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o, come indicato dall’istituto assicuratore, delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari. Dal criterio d’interpretazione costituzionalmente orientata, dal principio di armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi dell’Unione Europea, dalla formazione in corso di uno spazio giurisprudenziale europeo, si può infatti derivare il seguente criterio interpretativo: nella misura in cui la legislazione di un Paese comunitario disciplini in modo specifico un elemento non disciplinato dalla nostra legge nazionale, in conformità a precetti della Costituzione di quel Paese identici a quelli della nostra Costituzione, la disciplina legislativa o giurisprudenziale di quest’altro Paese comunitario […] può costituire criterio, certamente sussidiario, per la soluzione di casi non disciplinati nel dettaglio dalla legge italiana. _x000d_
A questi criteri si è sostanzialmente attenuta la sentenza impugnata laddove ha affermato che le soste voluttuarie di pochi minuti, insuscettibili di modificare le condizioni di rischio, non escludono la tutela dell’infortunio in itinere”: secondo la normativa europea attualmente vigente, infatti, una breve sosta non integra interruzione del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento infortunistico, purché essa non aggravi le condizioni di rischio._x000d_
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