24 Settembre 2012

Insidia stradale – Responsabilità della P.A. – Oggettiva possibilità di custodia – Eventuale comportamento colposo del danneggiato

“In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l’oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., che peraltro non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia – come nel caso del demanio stradale comunale all’interno della perimetrazione del centro abitato – o quando sia stata proprio l’attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonché le comuni norme di diligenza e prudenza ed il principio generale di neminem laedere, essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi.”

Ai fini della configurabilità del risarcimento per insidia stradale, è sufficiente che il danneggiato provi l’anomalia della sede stradale a causa della quale si è verificato l’incidente, spettando poi alla P.A. la prova dei fatti impeditivi della sua responsabilità, come l’adozione delle misure idonee ad evitare il danno._x000d_
Tuttavia, non può escludersi la responsabilità della P.A. nelle ipotesi in cui, essendo in corso lavori di urbanizzazione ed espansione, il Comune non abbia provveduto a segnalare la buca coperta di terriccio e quindi invisibile._x000d_
A ciò si aggiunga che, sia nell’ipotesi che la fattispecie rientri nell’art. 2043 c.c. sia che rientri nell’art. 2051 c.c., bisogna tenere in debito conto l’eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne l’apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all’art. 1227 c.c., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso._x000d_
Con l’avvertenza che la diligenza del comportamento dell’utente del bene demaniale e, segnatamente, della strada demaniale, va valutata anche in relazione all’affidamento, secondo criteri oggettivi e non soggettivi, che l’utente ripone nel ritenere esigibile da parte della P.A., custode del bene, una determinata condotta con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.