03 Giugno 2016

Intermediazione finanziaria – Vendita bond argentini – Mancata informazione – Responsabilità e danno

“In materia di contratti di intermediazione finanziaria, ove risulti accertata la responsabilità contrattuale per danni subiti dall’investitore, va acclarato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni del contratto di negoziazione, nonchè a tutte le obbligazioni poste a suo carico dai predetti testi normativi, così disciplinando il riparto dell’onere della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle obbligazioni, nonchè fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra esso e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta”.

La sentenza in commento conferma un indirizzo che, a seguito della pronuncia a Sezioni Unite del 2007 (Cass, sez. un., n. 26794/2007), costituisce orientamento ormai consolidato (v. Cass. n. 8462/2014)._x000d_
Posto che la violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni poste dalla legge a carico degli intermediari non genera nullità, ma dà luogo a responsabilità – di natura precontrattuale o contrattuale, a seconda che l’inadempimento riguardi obbligazioni scaturenti dal contratto quadro (precontrattuale) o dai successivi ordini di acquisto (contrattuale) – rimedi esperibili dal cliente sono la risoluzione del contratto e/o il risarcimento del danno._x000d_
Nella fattispecie oggetto di decisione, mancando una specifica richiesta di risoluzione del contratto, unico rimedio accordabile è quello risarcitorio da inadempimento._x000d_
Si applicano, pertanto, le ordinarie regole valide in tema di riparto dell’onere probatorio. Ne segue che è onere dell’investitore allegare l’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, nonché da specifiche previsioni normative, e provare il danno e il nesso di causalità tra esso e l’inadempimento; l’intermediario, invece, deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e di avere agito con la diligenza richiesta._x000d_
Nel caso di specie l’obbligo informativo a carico dell’intermediario non sarebbe stato assolto in quanto le informazioni fornite al cliente dall’intermediario erano da ritenersi inadeguate rispetto al profilo dell’investitore e, pertanto, il pregiudizio patito dal cliente a causa dell’investimento sbagliato doveva essere risarcito.