27 Novembre 2018

La compensazione delle spese per “gravi ed eccezionali ragioni” deve essere motivata

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 26 novembre 2018, n. 30585 (Rel. Orilia)
Le spese devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 cpc oppure, ove il il giudice ritenga di doverle compensare, è tenuto, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc vigente ratione temporis, a indicare esplicitamente in motivazione quali siano le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustifichino tale seconda soluzione oppure perché quelle ravvisate in concreto, siano gravi ed eccezionali, tenendo in considerazione il principio, più volta affermato in sede di legittimità, secondo cui le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dalla I. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (tra le varie, Cass., Sez. VI - 5, ordinanza 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. VI - 5, ordinanza 31 maggio 2016, n. 11222).

Allegati