26 Novembre 2018

La legittimità del frazionamento della pretesa creditoria

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 23 novembre 2018, n. 30493 (Rel. Orilia)
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c (Cass. Sez. Un., sentenza 16 febbraio 2017, n. 4090). Nel caso in esame si è fuori dalla portata della citata pronuncia perché le domande di restituzione avanzate dalla società contro l'avvocato non solo non fanno capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, ma non sono neppure, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo perché, come rilevato dal Tribunale, "i titoli in forza dei quali le somme erano versate dall'appellante all'appellato sono diversi e sono rappresentati dalle plurime e diverse sentenze del giudice di pace e che solo con la riforma delle predette sentenze del giudice di pace [...] è sorto il diritto della società appellante [...] alla restituzione delle somme".

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