19 Febbraio 2018

La mala fede dell’intermediario non può essere desunta dall’imputabilità dell’inadempimento

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3912
In tema di intermediazione finanziaria, allorché sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della banca, non può reputarsi in re ipsa la prova della malafede, traendo tale convincimento dalla mera imputabilità ad essa dell'inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto: pena la vanificazione in nuce del diverso trattamento posto dall'art. 2033 cod. civ., in quanto, pur ove l'azione di ripetizione di indebito venga esercitata in ragione di un inadempimento della parte accipiente, il principio posto dalla norma non soffre eccezione.