19 Aprile 2012

La mediazione pregiudiziale per le controversie in materia di condominio ed R.C.A.: scatta l’obbligo a partire dal 21.03.2012

Dal 21 marzo è obbligatorio il ricorso preventivo alla conciliazione anche per le controversie in materia di condominio e di R.C. auto, a pena di improcedibilità del giudizio incoato._x000d_
Questo significa che il giudice dichiarerà l’improcedibilità del giudizio relativo alle cause per le quali è previsto obbligatoriamente il preventivo ricorso alla mediazione, qualora non sia stata data prova dell’esperimento del tentativo di risoluzione e composizione della lite ad opera del mediatore._x000d_
Con specifico riguardo alla disciplina della mediazione, essa può essere svolta secondo quattro modalità._x000d_
La mediazione obbligatoria, relativa alle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della materia; il giudizio resterà precluso se non si tenta preventivamente la mediazione._x000d_
La mediazione facoltativa: è quella svolta dall’attore, a prescindere dal tipo di controversia che si intende incardinare._x000d_
La mediazione delegata: è quella che si svolge a seguito dell’invito del giudice della controversia, anche in grado di appello._x000d_
La mediazione contrattuale: si ha qualora il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo di un Ente prevedono una clausola di mediazione._x000d_
Per attivare la mediazione è necessario presentare domanda presso un organismo di conciliazione, indicando l’organismo cui è indirizzata, le parti, l’oggetto, le ragioni della pretesa ed il valore della lite._x000d_
All’atto di deposito della domanda, l’istante deve versare 40 euro di spese di avvio del procedimento; dal deposito inizia a decorrere il termine di quattro mesi, dopo il quale la mediazione si considera tentata._x000d_
Ricevuta una domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito della domanda; sarà cura dell’istante comunicare all’altra parte la data dell’incontro._x000d_
Al termine dell’incontro, se la controparte non si presenta, nei casi di mediazione obbligatoria, andrà incontro agli effetti pregiudizievoli previsti dall’art. 13 del c.d. Pacchetto Giustizia (D. L. 212/2011), il quale ha precisato che la sanzione prevista dall’art. 8, V comma, del D. Lgs. 28/2010 a carico della parte costituita che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione, deve essere applicata dal giudice con apposita ordinanza non impugnabile, dunque non revocabile, invece che con la sentenza che definisce il giudizio, al fine di garantire una maggiore tempestività e di conseguenza, una maggiore effettività della sanzione già prevista dalla legislazione vigente._x000d_
La sanzione è costituita dalla condanna della parte costituita, che non abbia partecipato al procedimento, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (cfr. D.L.138/2011, conv. in L. 148/2011). _x000d_
L’ordinanza che dispone la condanna non è impugnabile, verrà pronunciata nel corso della prima udienza di comparizione delle parti ovvero in quella successiva alla sospensione disposta a norma dell’art. 8, I comma, del D.Lgs. 28/2010, in caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. _x000d_
Se, invece, viene raggiunto un accordo, di esso viene redatto verbale dal mediatore, il quale potrà essere omologato, su istanza di parte, da parte del presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione, acquisendo così valore di titolo esecutivo._x000d_
Se non viene raggiunto l’accordo conciliativo, il mediatore redige relativo verbale, che soddisfa pienamente la condizione di procedibilità._x000d_
L’indennità di mediazione è composta dalle spese di avvio e dalle spese di mediazione; queste ultime variano in relazione al valore della controversia._x000d_
L’iter descritto, ha avuto ingresso anche per il settore della R.C. auto, con lo scopo di sottrarre una parte del lavoro ordinario agli uffici giudiziari, per concentrarsi sulle cause pendenti, nell’intento di ridurre il contenzioso civile._x000d_
Per quanto riguarda l’individuazione delle cause condominiali interessate dalla mediazione, un’interpretazione ragionevole fa ritenere che la materia condominiale soggetta alla mediazione preventiva obbligatoria sia costituita dalle vertenze interne al condominio, riguardanti gli articoli dal 1117 al 1139 c.c.._x000d_
L’amministratore di condominio può chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino moroso, salvo ricorrere alla mediazione in caso di opposizione, che in quanto giudizio ordinario a cognizione piena, rientra nei casi per i quali il D. Lgs. 28/2010 sancisce l’obbligatorietà della mediazione._x000d_
Stessa interpretazione si svolge nel caso in cui il terzo, estraneo al condominio, chiede un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio._x000d_
Per quanto attiene all’impugnazione delle delibere assembleari, prima del 21 marzo 2012, non si doveva attivare la preventiva mediazione._x000d_
Dopo il 21 marzo prossimo, deve necessariamente attivare la mediazione, tenendo presente che la mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale._x000d_
Tuttavia, qualora si agisca per ottenere la sospensione della esecutività della delibera impugnata, bisognerà rivolgersi all’autorità giudiziaria, atteso che si tratta di attività non rientrante nella competenza del mediatore._x000d_
Per quanto attiene, infine, ai rapporti tra mediazione e procedura per indennizzo diretto, le due procedure sono succedanee._x000d_
Questo significa che il danneggiato deve chiedere preventivamente il risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile (ovvero alla propria) e successivamente, in caso di mancata transazione, dovrà procedere con la mediazione prima di adire l’autorità giudiziaria.