23 Ottobre 2018

La notifica della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento può essere effettuata dal cancelliere mediante PEC

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26638 (Rel. Vella)
In materia di reclamo ex art. 18 legge fall., questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito con modifiche dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.» (Sez. 1, sent., 20/05/2016 n. 10525; diff. ord. nn. 5374/16 e 18278/15; conf. Sez. 6-1, ord. 30/01/2017 n. 2315; Sez. 1, sent. 20/04/2017 n. 9974; Sez. 1, ord. 09/10/2017 n. 23575, ove si precisa che «il meccanismo previsto dall'art. 18, comma 14, legge fall. ha a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione»).

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