19 Gennaio 2023

L’atto nativo digitale (es. notifica pec) viene depositato telematicamente senza attestazione di conformità

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 16 gennaio 2023, n. 981 (rel. P. Di Marzio)
Quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo processuale mediante modalità telematica, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto da parte del difensore.

L’attestazione di conformità dell’atto depositato è richiesta soltanto nel caso in cui l’atto notificato sia allegato al fascicolo processuale previa estrazione di copia analogica, e l’evento si verifica nel solo caso in cui non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematica dell’atto notificato con modalità telematica.
Diversamente, il legislatore non richiede l’attestazione di conformità in relazione all’atto nativo digitale, il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, mediante allegazione telematica al fascicolo processuale, in quanto, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell’atto depositato con l’originale, quando il deposito riguarda l’atto digitale, lo stesso non viene prodotto in “copia”, bensì in originale, essendo l’originale dell’atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale.
Pertanto, il deposito telematico di un documento telematico (nativo digitale), secondo le previsioni dell’ordinamento vigente, non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce.