09 Novembre 2018

Le spese della pretestuosa chiamata in garanzia dell’assicuratore sono sempre a carico del chiamante

Cass. Civ., sez. III, sentenza 8 novembre 2018, n. 28510 (rel. C. D'Arrigo)
In tema di spese processuali, la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo chiamato in giudizio comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi fra di loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10070 del 21/04/2017; Sez. 3, Sentenza n. 8363 del 08/04/2010).

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