05 Gennaio 2012

Legge n. 218/2011 (G.U. n. 4/2012): Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo

La legge 218/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 05 gennaio 2012, ha reso effettiva la modifica all’art. 645 del codice di rito, cristallizzando l’interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c., di cui al disegno di legge approvato dalla Camera lo scorso 06.12.2011._x000d_
Di seguito il testo degli articoli introdotti dalla nuova disciplina legislativa. _x000d_
Art.1_x000d_
Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile_x000d_
Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: « ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse._x000d_
Art.2_x000d_
Disposizione transitoria_x000d_
Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice._x000d_
_x000d_
In particolare, l’articolo 2 della legge incide sui procedimenti in corso, confermando l’orientamento precedente alla sentenza della Cassazione del 2010; pertanto, la riduzione del termine di costituzione dell’attore a 5 giorni si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato al suo avversario un termine di comparizione inferiore a quello ordinario di 90 giorni.