02 Aprile 2012

Legittimità dell’uso dell’apparecchiatura elettronica “telelaser” – Violazione dei limiti di velocità – Mancata consegna dello scontrino per la stampa dei dati su velocità e targa del veicolo – Contestazione del verbale della polizia stradale

“In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l’art. 142 C.d.S. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che la rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiatura elettronica denominata “telelaser”, che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato._x000d_
L’efficacia probatoria di tale attestazione è controvertibile solo attraverso la querela di falso, essendo suscettibile di prova contraria solo il difetto di omologazione oppure il malfunzionamento dell’apparecchiatura”

Nel caso di specie la Corte di Cassazione si pronuncia in ordine alla sentenza resa dal Tribunale di Massa, in funzione di giudice di seconde cure, mediante la quale era stata confermata la sentenza del giudice di pace, che aveva accolto l’opposizione proposta dall’intimato avverso il verbale di accertamento di violazione del C.d.S., effettuato tramite l’utilizzo dell’apparecchiatura elettronica “telelaser”._x000d_
Il giudice di pace aveva ritenuto non provato l’accertamento della violazione a causa della mancata consegna dello scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo, considerando, inoltre, che l’apparecchiatura non era conforme alle prescrizioni di cui all’art. 345 C.d.S., in quanto sprovvista di un rilevatore, quale ad esempio quello fotografico, che le permetta di fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile. Da quest’ultimo particolare il giudice di pace fa discende, altresì, la considerazione per la quale l’attestazione svolta dall’agente di polizia stradale, in relazione all’attribuzione della velocità ad un dato veicolo, in quanto relativa ad un corpo e ad in oggetto in movimento, non poteva ritenersi assistita da fede pubblica._x000d_
Il tribunale conferma, in secondo grado, la sentenza del giudice di pace._x000d_
La Corte di Cassazione esprime una valutazione opposta rispetto a quella svolta dai giudici di merito, affermando la legittimità dell’uso dell’apparecchiatura elettronica denominata “telelaser” ai fini dell’accertamento della violazione dei limiti di velocità, evidenziando che la stessa, ai sensi dell’art. 345 C.d.S. necessita solo di preventiva omologazione e deve essere utilizzata solo da personale addetto._x000d_
Viene richiamato, inoltre, quanto statuito dalla Cassazione, mediante la nota sentenza n. 7126/2006, la cui massima è stata letteralmente trascritta per ribadire che resta affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale, addetto alla rilevazione, la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato, in quanto detta attestazione ben può integrare quanto accertato direttamente dalla rilevazione elettronica, risultando assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso._x000d_
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso presentato dal Comune di Massa, cassando la sentenza di secondo grado senza rinvio, decidendo nel merito e rigettando l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata, ritenendo sussistenti, nel caso de quo, tutte le condizioni per valutare l’accertamento elettronico conforme alla normativa vigente, mentre il verbale della polizia stradale poteva essere contestato solo con querela di falso.