Lehman Brothers: l’inadempimento degli obblighi informativi non determina la nullità dei contratti quadro
“In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. contratto quadro, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418 primo comma c.c., la nullità del c.d. contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso”.
La fattispecie decisa dal Tribunale di Ragusa attiene ad una presunta ipotesi di responsabilità dell’intermediario finanziario per violazione dei doveri informativi previsti dalla legge a tutela del cliente.
Viene confermato l’ormai tralaticio principio in forza del quale la violazione di obblighi di natura comportamentale (ad esempio gli obblighi informativi) può rilevare unicamente nell’ambito della responsabilità precontrattuale o contrattuale a seconda della fase in cui la violazione viene posta in essere; infatti, nel caso in cui l’inadempienza si verifichi nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto quadro, la conseguente responsabilità sarà riconducibile nell’alveo dell’art. 1337 c.c., mentre, ove l’inadempimento vada collocato nella fase esecutiva del contratto quadro, la responsabilità che ne discende sarà contrattuale e, in presenza di un grave inadempimento, potrà dare origine anche alla risoluzione del contratto.
Deve invece escludersi la nullità del contratto, sia essa testuale – stante la mancanza di esplicite previsioni normative in tal senso – o virtuale, per contrarietà a norme imperative. A tal proposito, viene in considerazione la contrapposizione tra “norme di comportamento” e “norme di validità”, contrapposizione che risulta confermata dalla pronuncia in commento, nella quale si esclude la possibilità di far discendere l’invalidazione del contratto quadro dall’inadempimento di doveri informativi (norme di comportamento). Solo le norme che prescrivono le condizioni di validità di un atto possono rilevare, in caso di violazione, ai fini della dichiarazione di nullità del contratto.
La subordinata richiesta di annullamento del contratto per errore su qualità essenziale dell’oggetto della prestazione è stata rigettata dal Tribunale di Ragusa, ritenendo che nessuna falsa rappresentazione della realtà avesse alterato il fisiologico processo di formazione del consenso del cliente all’effettuazione dell’investimento; infatti, il rischio potenziale di cui il cliente lamentava la mancata segnalazione da parte della Banca, ossia il default della società emittente con consequenziale azzeramento del valore degli acquistati titoli, afferiva all’affidabilità e alla solvibilità dell’emittente, rischio la cui rappresentazione, benché come remota potenzialità, era stata correttamente eseguita dall’istituto intermediario.
L’insussistenza di gravi inadempienze a carico dell’intermediario ha, infine, escluso la risoluzione del contratto, la cui efficacia poteva essere travolta soltanto in caso di acclarata violazione del cd. obbligo informativo continuativo, in forza del quale l’intermediario è tenuto ad informare tempestivamente il cliente in merito ad ogni variazione del rischio dell’eseguito investimento.
Nel caso di specie si è escluso di poter fare alcun addebito all’intermediaria convenuta per un evento la cui previsione è del tutto sfuggita persino alle società di rating e alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
Ne seguiva, inoltre, l’esclusione di profili di responsabilità precontrattuale, stante l’accertata osservanza dei prescritti obblighi informativi di cui all’art. 21 T.U.F.
Trib. Ragusa, sentenza 2 gennaio 2017, n. 2