27 Luglio 2010

Lesioni personali dell’alunno – Responsabilità dell’istituto scolastico – Legittimazione passiva – Esclusione

“La singola istituzione scolastica non è legittimata passivamente nel giudizio civile di risarcimento, in quanto il personale scolastico cui è ascrivibile l’eventuale responsabilità, anche dopo il potenziamento dell’autonomia delle scuole e l’attribuzione generalizzata della personalità giuridica, continua ad avere un rapporto organico di servizio direttamente con l’amministrazione scolastica statale da cui dipende, sussistendo, dunque, come nella fattispecie de qua, l’esclusiva legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca che si surroga al personale scolastico. Inoltre va osservato che detta tutela opera esclusivamente sul piano processuale mediante l’esonero dell’insegnante statale dal processo, nel quale unico legittimato passivo è il Ministero”.

Con la superiore sentenza, in materia di “culpa in vigilando”, il Tribunale di Palermo, condividendo le argomentazioni formulate dalla Compagnia assicuratrice dell’istituto scolastico convenuto, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto, avendo gli insegnanti un “rapporto organico di servizio” con il Ministero. _x000d_
In tal senso si vedano anche: Cass. Civ., Sez. Un., N. 9346/02; Cass. Civ., Sez. Un. N. 7454/97; Cass. Civ., N. 2839/05._x000d_
Nel merito, tenuto conto del “contesto di assoluta normalità” in cui il sinistro si è verificato, tale da non giustificare un “intervento preventivo” da parte dell’insegnante e/o da permettere allo stesso un “intervento impeditivo”, il decidente ha rigettato la richiesta risarcitoria attorea (in tal senso si veda anche Trib. Bari Sez. III, 17-06-2008)._x000d_
Al riguardo va rilevato che per giurisprudenza costante l’art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dei precettori in caso di danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi, che può essere superata soltanto con la dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza sugli stessi con una diligenza diretta ad impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l’evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze (ex multis, Cass. Civ., III, 22/1/1990, n. 318).