15 Giugno 2010

Litisconsorzio necessario – Mancata integrazione del contraddittorio – Vizio del processo

“Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, 1° co., c.p.c., resta viziato l’intero processo”

La Suprema Corte coglie l’occasione per precisare che una tale violazione delle norme sul litisconsorzio necessario impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento – anche d’ufficio – delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383, ult. comma, c.p.c.