11 Ottobre 2018

Mancanza di atti nel fascicolo di parte: quando il giudice è tenuto a disporne la ricerca

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25133 (Rel. Falaschi)
Se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Ove, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa (Cass. n. 18237 del 2008 e n. 16212 del 2017). Inoltre, ove il giudice accerti che una parte, in vista dell'udienza, ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo, ai sensi dell'art. 169 c.p.c. ed esso non risulti nuovamente depositato, né reperito al momento della decisione, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte appellante di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti (Cass. n. 10741 del 2015).

Allegati