01 Ottobre 2018

Mutatio ed emendatio libelli nel procedimento di ingiunzione

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 28 settembre 2018, n. 23478 (Rel. Gorgoni)
Il sistema delle preclusioni processuali, valevole anche nel procedimento di ingiunzione — in cui il contraddittorio è posticipato ed eventuale e la posizione sostanziale di attore compete, con i relativi oneri, al creditore convenuto in opposizione, mentre quella di convenuto spetta al debitore opponente — sulla scorta del nuovo corso giurisprudenziale, opera in modo che così come all'attore è permesso modificare la propria domanda originaria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., analoga facoltà venga riconosciuta anche al creditore del giudizio monitorio che, di fronte alla opposizione del debitore, può specificare, meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria (conf. Cass. 11 dicembre 2017, n. 29619).

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