11 Gennaio 2016

Mutuo di scopo convenzionale

“Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il cd. contratto di ausilio, di alcuna norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità sotto quest’ultimo profilo”.

Il principio affermato dalla pronuncia in commento non rappresenta una novità in giurisprudenza; infatti, già nel lontano ’97, le Sezioni Unite hanno avuto modo di definire in che termini la realizzazione dello scopo possa incidere sulla validità del contratto di mutuo, affermando che la nullità del contratto per carenza di causa sussiste soltanto nel caso in cui la destinazione delle somme mutuate non venga rispettata.
Tale principio viene applicato nella esaminanda sentenza chiarendo come del tutto irrilevante sia il momento nel quale la somma mutuata sia di fatto destinata al raggiungimento dello scopo.
Nel caso di specie, risultando provata l’anteriorità dell’effettuazione dei lavori di ristrutturazione, in relazione ai quali il mutuo era stato concesso, non poteva essere dichiarata la nullità del contratto per mancanza di causa. Altresì da escludere era l’illiceità della causa, non essendo possibile individuare alcuna norma imperativa dalla cui violazione potesse scaturire la nullità del contratto di mutuo.

Cass. civ., sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25793