05 Luglio 2012

Notifica a mezzo posta – Avviso di ricevimento – Mancanza – Inesistenza della notifica

“La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo”

La Suprema Corte, facendo applicazione dell’orientamento già espresso in tema di notificazione a mezzo posta (Cass. Civ., n. 13639/2010), dichiara inammissibile il ricorso per inesistenza della notifica, mancando, nel caso di specie, la prova dell’effettiva ricezione dell’atto da parte dei destinatari mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento._x000d_
Orbene, essendo la notificazione inesistente, non potrà nemmeno disporsi la sua rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c._x000d_
Il ricorso proposto con siffatte modalità deve essere dichiarato inammissibile.