19 Novembre 2010

Notifica nelle mani del portiere – Assenza di relata circostanziata – Nullità

“In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’infruttuoso tentativo di consegna a mani proprie per assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita”.

La Corte, dopo aver richiamato due pronunce delle Sezioni Unite in materia (S.U. sent. 20 aprile 2005, n. 8214 e sent. 30 maggio 2005, n. 11332), ha statuito che per procedere con la notifica al portiere l’ufficiale giudiziario deve dare atto del mancato reperimento del destinatario e dei suoi familiari._x000d_
Se l’ufficiale giudiziario, nell’espletamento delle proprie funzioni, non da conto di aver effettuato tutte le ricerche al fine di trovare il destinatario o i soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c. e non da, altresì, atto dell’assenza, rende nulla la notifica.