29 Ottobre 2018

Notificazione di atto destinato a società

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27299 (Rel. Vella)
Il vigente art. 145, comma terzo, cod. proc. civ., consente la notificazione dell'atto destinato ad una società anche e direttamente nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente impersonale, ai sensi degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. (Cass. n. 18762/2011, n. 9237/2012, n. 2232/2017), incluso l'utilizzo del servizio postale e degli avvisi di deposito di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 890 del 1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 cod. proc. civ. (Sez. 1, 16/03/2018 n. 6654). In particolare, con specifico riferimento alle notificazioni in sede prefallimentare, questa Corte ha da tempo chiarito che l'art. 145 cod. proc. civ. - come riformato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, in vigore dall'1 marzo 2006 e quindi applicabile ratione temporis - prevede «non più in via residuale, ma alternativa, la possibilità di notificare l'atto destinato ad un ente direttamente alla persona che lo rappresenta (purché ne siano indicati nell'atto qualità, residenza, domicilio o dimora), dunque senza previo tentativo di notificazione all'ente presso la sede legale, secondo le modalità disciplinate, per le persone fisiche, dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ.» (Cass., Sez. VI-1, 03/05/2012 n. 6693; conf. Cass., Sez. I, 13/12/2012 n. 22957; Cass., Sez. VI-5, 06/04/2017 n. 9009; Cass., Sez. V, 04/04/2018, n. 8300).

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