18 Febbraio 2010

Notifiche processuali – Irreperibilità del destinatario o rifiuto alla ricezione di un atto (art. 140 c.p.c.) – Parziale declaratoria di illegittimità costituzionale

“Deve […] essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte Costituzionale ha modificato l’attuale disciplina delle notifiche processuali in caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto alla ricezione di un atto, eliminando la “discrasia” esistente tra queste ipotesi e quelle in cui la notifica viene effettuata per mezzo del servizio postale. In particolare, è stata bocciata la prassi seguita nei Tribunale di merito e confermata anche dalla Cassazione, in base a cui la notifica produce i suoi effetti dal momento della spedizione. Ne segue che, per il destinatario della notifica, il perfezionamento si differisce al momento del ricevimento o al decimo giorno successivo al recapito, se non viene curato il ritiro (compiuta giacenza). A dire dei giudici della Consulta, tale declaratoria di parziale illegittimità costituzionale si è resa necessaria, in conseguenza del fatto che “la disposizione denunciata [cioè, l’art. 140 c.p.c.], così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal remittente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982”.