30 Maggio 2016

Nullità del contratto quadro che regola la prestazione di servizi bancari e di investimento in assenza di firma della Banca

“I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono essere redatti per iscritto a pena di nullità. La forma scritta, quando è richiesta ad substantiam, è elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve essere l’estrinsecazione formale e diretta della volontà delle parti di concludere un determinato contratto avente una data causa, un dato oggetto e determinate pattuizioni, sicché occorre che il documento sia stato creato al fine specifico di manifestare per iscritto la volontà delle parti diretta alla conclusione del contratto. In applicazione di detto principio il contratto quadro portante la firma del solo cliente è nullo in ragione dell’inammissibilità della convalida del contratto nullo ex 1423 c.c. e non valgono a convalidarlo i documenti esecutivi dello stesso (contabili, conferme di eseguito ecc.), indipendentemente dalla verifica dello specifico contenuto e della sottoscrizione di dette scritture. Neanche la frase firmata dal cliente, nella quale quest’ultimo dichiara che “un esemplare del presente contratto sottoscritto dalla banca ci è stata consegnato” (o altra analoga) può ritenersi sufficiente a provare l’effettiva sottoscrizione del contratto ad opera della banca stessa o le dichiarazioni di consegna del documento contrattuale che non possiedono i caratteri della “estrinsecazione diretta della volontà contrattuale”, tale da comportare il perfezionamento del contratto, trattandosi piuttosto di documentazione predisposta e consegnata in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto il cui perfezionamento si intende dimostrare e, cioè, da comportamenti attuativi di esso e, in definitiva, di comportamenti concludenti che, per definizione, non possono validamente dar luogo alla stipulazione di un contratto formale”.

“Nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall’investitore non soddisfa l’obbligo della forma scritta “ad substantiam” imposto, a pena di nullità, dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall’investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato”.

Le sentenze suindicate assumono particolare importanza, atteso che rappresentano un deciso cambiamento nel panorama giurisprudenziale in materia di contratti bancari e finanziari e, pertanto, potrebbero avere un effetto dirompente sui numerosi contenziosi in cui si controverte sulla validità del contratto c.d. “monofirma” prodotto in giudizio, ovvero sottoscritto dal solo cliente e non anche dalla Banca.
Come noto, la disciplina dei contratti bancari e finanziari prevede la necessità di forma scritta del contratto a pena di nullità (art. 117 T.U.B. e art 23 T.U.F.) e, in particolare, si precisa che trattasi di nullità “relativa” che può essere fatta valere solo dal cliente.
Precedentemente, la Suprema Corte, sezione I, con la sentenza n. 4564 del 22 marzo 2012 – seguita da buona parte della giurisprudenza di merito – aveva ritenuto che, in presenza di contratto sottoscritto dal solo cliente, la previsione di forma scritta ad substantiam fosse comunque rispettata qualora il documento rechi la dicitura “un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato”. L’obbligo di forma scritta è altresì rispettato, proseguiva la Corte, quando, alla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, abbiano fatto seguito, anche alternativamente, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, oppure la manifestazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi atti posti in essere nel corso del rapporto.
Orbene, in netto contrasto con il precedente orientamento giurisprudenziale, in seno alle due suindicate sentenze, la Suprema Corte ha affermato che il cliente potrà agire in giudizio per far valere la nullità del contratto quadro privo di forma scritta e conseguentemente far dichiarare la nullità di tutti gli ordini di investimento esecutivi con effetti restitutori e/o risarcitori in proprio favore.

Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2016, n. 5919; Cass. civ., Sez. I, 27 aprile 2016, n. 8395