14 Maggio 2020

Nullità della notifica PEC: sanatoria – raggiungimento dello scopo – ipotesi

Cass. Civ., sez. III, ordinanza 12 maggio 2020, n. 8815 (rel. D'Arrigo)
Con riferimento alla violazione delle regole dettate dall'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 e dal relativo Decreto ministeriale di attuazione, deve ritenersi che ogni eventuale nullità sia sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ. Difatti, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016).

Con specifico riferimento alla copia notificata al convenuto, la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa «sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d’un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sibbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l’autore» (Sez. 3, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793).

L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018).

La mancanza di attestazione di conformità della procura nella relata di notifica telematica, non importa nullità della stessa laddove sia prodotta in occasione dell’iscrizione a ruolo e del deposito del fascicolo telematico. A quella data, infatti, è ancora possibile il rilascio ex novo della procura, secondo quanto previsto dall’art. 125, secondo comma, cod. proc. civ. Inoltre, la circostanza che l’atto di citazione sia stato notificato tramite PEC certamente non esclude l’applicazione dell’art. 182, secondo comma. cod. proc. civ. A maggior ragione, pertanto, deve ritenersi consentito integrare i poteri rappresentativi, mediante il deposito telematico di una procura alle liti debitamente munita di asseverazione di conformità, al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. 

In particolare

  • non si verifica una nullità quando dalla copia dell’atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato;
  •  non comporta nullità della notifica telematica la mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”;
  •  non vi è alcuna incompatibilità fra le regole della notificazione degli atti giudiziari a mezzo PEC e la possibilità di regolarizzare il mandato alle liti nel termine stabilito dall’art. 125, secondo comma, cod. proc. civ.