Obbligazioni di valuta – Interessi moratori – Svalutazione monetaria – Domanda di riconoscimento del maggior danno – Ammissibilità ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. – Condizioni
“Il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta”.
La pronuncia a Sezioni Unite conferma il principio in forza del quale, nelle obbligazioni di valuta (ad esempio in caso di obblighi restitutori conseguenti alla pronuncia di risoluzione di un contratto), il creditore, per conseguire il ristoro di un danno maggiore rispetto a quello coperto dalla liquidazione degli interessi legali, deve farne apposita domanda. La detta richiesta non può ritenersi assorbita nella mera domanda di condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione._x000d_
Detto altrimenti, il creditore ha l’onere di indicare che tipo di danno ha subito: il danno emergente, per aver preso a prestito del denaro, non potendo avvalersi di quello dovuto dal debitore inadempiente; o il lucro cessante, per non aver potuto investire la somma dovuta e lucrarne un guadagno finanziario._x000d_
Onere di allegazione cui si aggiunge un onere di prova, rispetto al quale, però, la Corte di Cassazione appare particolarmente benevola, consentendo ampio ricorso alla prova presuntiva.