05 Dicembre 2016

Obbligazioni Lehman Brothers: esclusi gli obblighi di informazione “continuativa” a carico dell’intermediario

Trib. Padova, 31 ottobre 2016

“Va esclusa la sussistenza in capo all’intermediario di un obbligo giuridico, di fonte normativa o contrattuale, di informazione – in una fase successiva all’operazione – della variazione del rischio del titolo e comunque la sussistenza di elementi tali da far ritenere prevedibile il default dell’emittente”.

La sentenza in commento, nell’escludere la responsabilità dell’intermediario per omessa informazione, distingue il contenuto del dovere informativo in ragione della natura del rapporto sottostante.
Più precisamente, nell’ambito di un rapporto di negoziazione, ricezione e trasmissione titoli, come nel caso di specie, non è prevista – differentemente che nel caso di gestione di un portafoglio – un obbligo normativo di fornire al cliente informazioni successive all’acquisto del titolo sul suo andamento; infatti, l’informativa prevista dall’art. 34 del Regolamento Consob n. 16190 del 2007 deve essere riferita alle caratteristiche generali dei servizi e delle attività di investimento svolte, nonché della tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio e non del titolo in concreto acquistato. Ugualmente l’art. 21 TUF concerne gli obblighi informativi da adempiere sino al momento dell’investimento.
Inoltre, in termini contrattuali, unico obbligo assunto dall’intermediario è quello discendente dalla sua adesione al Consorzio “Patti Chiari”, consistente nello “informare il cliente nell’ipotesi in cui il titolo esca dall’Elenco Obbligazioni Basso Rischio/Rendimento predisposto dal Consorzio”.
La suddetta informazione fu curata dall’intermediario.
Il giudice ha, quindi, negato la responsabilità dell’intermediario per omesse informazioni, escludendo altresì la prevedibilità del default della società emittente, dal momento che gli intermediari non hanno accesso ad informazioni ulteriori rispetto a quelle ricavabili dall’andamento del mercato e dalle fonti ufficiali. Nessun addebito di responsabilità poteva quindi essere riferito all’intermediario neppure sotto tale profilo.
La decisione in commento aderisce, pertanto, all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, in forza del quale deve escludersi la sussistenza in capo all’intermediario di un obbligo di monitoraggio del titolo nell’interesse del cliente, fatta salva l’ipotesi di erogazione di servizi di consulenza o gestione del portafoglio. Si giustifica tale soluzione negativa in ragione del fatto che l’ampliamento degli obblighi informativi “finirebbe col porre a carico dell’intermediario un obbligo informativo particolarmente ampio e gravoso e dai confini oggettivamente incerti. Egli infatti, sarebbe tenuto (al di fuori di ogni rapporto di consulenza o gestione patrimoniale) a monitorare costantemente l’andamento dei singoli investimenti di tutti i suoi clienti a comunicare loro ogni “modifica rilevante” delle informazioni a suo tempo fornite su ogni singolo strumento finanziario negoziato” (Trib. Torino, 20 novembre 2012; nel medesimo senso: Trib. Lucera, 21 dicembre 2006; Trib. Parma, 9 gennaio 2008).
Esiste un diverso e minoritario indirizzo giurisprudenziale, che giova ricordare, in forza del quale l’intermediario è tenuto ad informare il cliente sull’andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto e ciò non solo in base al principio generale di buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), ma anche e soprattutto in applicazione dell’art. 21, lett. B, del T.U.F. che, “nell’imporre agli intermediari di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, al fine di consentire ad essi di effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, si riferisce ai servizi di investimento indicati all’art. 1 co. 5 del t.u.f. senza alcuna distinzione tra le varie tipologie di servizi (tra cui rientrano anche le negoziazioni di strumenti finanziari per conto proprio e di terzi)” (Trib. Cosenza, 1 marzo 2006).
Anche a voler ammettere l’esistenza di un obbligo, legale o contrattuale, di tenere costantemente informato il cliente in merito all’andamento del titolo acquistato, si pone il problema dell’individuazione di quei parametri sui quali possa fondarsi una valutazione prognostica del default della società emittente.
Come detto, la sentenza in esame ha escluso la responsabilità dell’intermediario anche sotto questo ulteriore profilo, aderendo all’impostazione maggioritaria in forza della quale la Banca, non essendo osservatore privilegiato, non può che basarsi sul giudizio di rating al fine di prevenire il default.
Nel caso specifico delle obbligazioni Lehman Brothers, pertanto, doveva ritenersi imprevedibile il default della società americana, stante la stabile permanenza di un rating positivo (Trib. Venezia, 5 novembre 2011; contra: Trib. Catanzaro, 19 ottobre 2011).