03 Marzo 2016

Obbligazioni professionali – Colpa – Condotta esigibile – Ideale professionista medio – Serio e preparato – Sussiste

“Nel caso di inadempimento di obbligazioni professionali, ovvero di danni causati nell’esercizio d’una attività “professionale” in senso ampio, il secondo comma dell’art. 1176 c.c. prescrive un rigoroso criterio di accertamento della colpa laddove il “professionista” è in colpa non solo quando tenga una condotta difforme da quella che, idealmente, avrebbe tenuto nelle medesime circostanze il bonus pater familias – vale a dire il “cittadino medio”, persona di normale avvedutezza, formazione e scolarità – ma anche quando abbia tenuto una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto, al suo posto, un ideale professionista “medio” (il cd. homo eiusdem generis et condicionis) dovendosi ritenere che quest’ultimo non è un professionista “mediocre”, ma è un professionista “bravo”: ovvero serio, preparato, zelante, efficiente”.

Anche nell’ambito della responsabilità aquiliana, come noto, trova applicazione l’art. 1176 c.c., norma che, nel definire la nozione di diligenza, fissa i criteri in base ai quali fondare la responsabilità del debitore._x000d_
La “diligenza” può essere definita come l’opposto della “colpa”, dal momento che chi si è comportato in modo diligente non può essere considertato in colpa e, al contrario, chi non è stato diligente è in colpa._x000d_
Perchè l’autore del fatto dannoso possa essere considerato responsabile è necessario che abbia causato il pregiudizio violando norme giuridiche o di comune prudenza. Proprio in questo si sostanzia la diligenza di cui al citato art. 1176 c.c., la cui effettiva e concreta portata muta a seconda della natura del debitore. Più precisamente, nel caso di danni derivanti dall’inadempimento di obbligazioni non rientranti nello svolgimento di un’attività professionale, il parametro da tenere in considerazione al fine di stabilire la responsabilità del debitore è quello del “cittadino medio”, ossia della persona di normale avvedutezza, formazione e scolarità (art. 1176, comma 1, c.c.)._x000d_
Il giudizio di responsabilità assume, invece, connotati di maggiore rigore nell’eventualità in cui l’obbligazione inadempiuta sia un’obbligazione professionale; infatti, in tal caso si deve tenere conto della figura del “professionista medio” e, quindi, del professionista “bravo” e non mediocre (art. 1176, comma 2, c.c.). In altri termini, il professionista è considerato in colpa ove abbia tenuto una condotta difforme da quella che avrebbe tenuto al suo posto un professionista serio, preparato, zelante ed efficiente._x000d_
Nel caso di specie, l’Azienda Ospedaliera, gestore della “banca degli occhi”, doveva essere considerata responsabile per i danni arrecati alla paziente la quale, a seguito del trapianto di cornee, aveva contratto un’infezione che a sua volta aveva determinato postumi permanenti (la riduzione ad un decimo del visus dell’occhio destro). In particolare, l’Azienda aveva violato norme che impongono ai “centri di riferimento” l’obbligo di provvedere all’organizzazione dei prelievi di cornea nonchè all’esame, selezione, raccolta e distribuzione dei tessuti oculari prelevati dal donatore cadavere, “certificandone idoneità e sicurezza”._x000d_
L’assenza di adeguati controlli rendeva responsabile l’Azienda, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c.