06 Maggio 2016

Obblighi informativi dell’intermediario nei confronti dell’investitore non qualificato: esclusione concorso di colpa del cliente retail

Cass. civ., sez I, 13 maggio 2016, n. 9862

“Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e questi non rientri in alcuna delle categorie d’investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità del titoli acquistati. Ed infatti, lo speciale rapporto contrattuale che intercorre tra il cliente e l’intermediario implica un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può esse sostituito dall’onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte”.

“Un concorso di colpa dell’investitore, può ravvisarsi, pertanto, nella sola peculiare ipotesi in cui questi tenga un contegno significativamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza (in quanto investitore qualificato) del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza od avalli condotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività di investimento”.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione conferma l’orientamento consolidato in materia, ovvero che la Banca è tenuta ad adempiere una pluralità di obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell’inadeguatezza dell’operazione) nei confronti della clientela retail, previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998 (“TUF”) e dal Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (“Regolamento Intermediari”).
Tali obblighi convergono verso un fine unitario consistente nel segnalare all’investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che nel caso di specie, le informazioni fornite dalla Banca al cliente devono ritenersi inadeguate, tenuto conto delle omissioni informative, delle carenze di accertamento in ordine all’effettiva propensione al rischio del cliente ed in assenza di una rinuncia dell’istituto di credito a porre comunque in essere l’operazione.
Accertato che l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, la Suprema Corte analizza, altresì, l’eventuale concorso colposo dell’investitore, osservando che non è configurabile tale concorso di colpa nella produzione del danno, neppure per non essersi egli stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.
Tra la Banca e il cliente retail deve ritenersi sussistere un grado di affidamento del primo nella professionalità del secondo che non può essere sostituito dall’onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte.