12 Ottobre 2018

Opposizione agli atti esecutivi: inderogabile la fase preliminare sommaria dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Atto di opposizione non conforme al modello legale: conseguenze.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 11 ottobre 2018, n. 25170 (rel. A. Tatangelo)
La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, com ma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabi le, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi del le parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regola rità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso or dinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contrad dittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di op posizione a cognizione piena.
L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fa scicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo; la nullità resta sanata per raggiungimento dello scopo se l'atto sia depositato nel fascico lo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di cono scibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione del giudice, diverso da quello dell'esecuzione, che ne rilevi la sud detta nullità, o su richiesta della parte opponente; in tal caso, la sanatoria per raggiungimento dello scopo opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione ovvero dal la data, se anteriore, in cui l'opponente richieda di procedersi in tal senso; resta fermo peraltro che laddove il mancato tem pestivo inserimento dell'atto nel fascicolo dell'esecuzione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda reste ranno quelli del deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario, e che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fascicolo dell'esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpre tabili come diretti al giudice dell'esecuzione, indipendente mente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo.

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