01 Febbraio 2016

Ospedale – Paziente in condizioni gravi – Decesso – Danni da decesso di infortunato – Mancato avvio delle attività più urgenti – Sussiste

“In tema di responsabilità contrattuale deriva dall’obbligo di erogare la propria prestazione, oggetto di obbligazione contrattuale nel contratto di ospedalità, con la massima diligenza e prudenza che un nosocomio, oltre ad osservare le normative di ogni rango in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni di emergenza, tenga poi in concreto condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente e in rapporto alle precarie o limitate disponibilità di mezzi o risorse, benché conformi alle dotazioni o alle istruzioni previste dalla normativa vigente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l’impossibilità del salvataggio del leso”.

La pronuncia in commento, nel confermare l’inquadramento contrattuale della responsabilità della Struttura sanitaria, chiarisce come il mero rispetto della normativa in materia di dotazione e struttura delle organizzazioni di emergenza, non esime, tout court, l’azienza sanitaria da possibili profili di responsabilità._x000d_
In forza del contratto di spedalità, che obbliga la struttura ospedaliera ad offrire un’assistenza sanitaria adeguata alle condizioni di salute del paziente, l’accertamento di responsabilità del nosocomio deve fondarsi sull’analisi del comportamento tenuto dai suoi operatori e, quindi, la mera conformità sul piano strutturale alla normativa nazionale non impedisce di ritenere comunque responsabile la struttura ove le condotte dei medici siano comunque considerate inadeguate._x000d_
Più precisamente, “in tema di responsabilità contrattuale deriva dall’obbligo di erogare la propria prestazione, oggetto di obbligazione contrattuale nel contratto c.d. di spedalità, con la massima diligenza e prudenza che un nosocomio, oltre ad osservare le normative di ogni rango in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni di emergenza, tenga poi in concreto, per il tramite dei suoi operatori, condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente ed in rapporto alle precarie o limitate disponibilità di mezzi o risorse, benchè conformi alle dotazioni o alle istruzioni previste dalla normativa vigente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l’impossibilità di salvataggio del leso”._x000d_
Nel caso di specie, sono stati considerati comportamenti concretanti inadempimento il ritardo nella comunicazione dei decisivi dati degli esami di laboratorio e nell’effettivo avvio dell’intervento chirurgico, nonchè le modalità di manipolazione del bacino già compromesso del paziente._x000d_
Le pessime condizioni di salute in cui il paziente era arrivato in ospedale non costituiscono circostanza esimente, ma piuttosto l’oggetto delle cure da erogare. Come appurato dal giudice di merito, infatti, l’esito letale non era inevitabile, in relazione alla gravità delle condizioni stesse del paziente, il cui decesso deve essere eziologicamente imputato ai ritardi ed omissioni del personale medico della struttura sanitaria.