10 Maggio 2010

Pacchetto Turistico – Viaggio tutto compreso – Responsabilità contrattuale del tour operator

“Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dall’utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno “esattamente” adempiuti; pertanto ove la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex art. 1176, co. 1°, c.c. (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile”.

La S.C. rigetta il ricorso proposto dall’organizzatore di viaggi turistici, precisando che “la fattispecie in esame rientra nella disciplina del Decreto Legislativo n. 111 del 1995 (attuativa della direttiva Cee n. 90/314), disciplinante i viaggi e le vacanze “tutto compreso”, in quanto applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo); in particolare deve farsi riferimento all’art. 14 ove si afferma che, in caso di mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità, salvo prova dell’impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile); con l’ulteriore previsione che l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è “comunque” tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”._x000d_
Con particolare riferimento alla possibilità per l’organizzatore o venditore di pacchetti turistici di provare che l’inadempimento non sia ad essi imputabile, la Corte precisa che “per evitare il sorgere di responsabilità a loro carico (con conseguente obbligo risarcitorio), organizzatore e venditore dovranno provare: o il caso fortuito (o la forza maggiore), o l’esclusiva responsabilità del consumatore, oppure l’esclusiva responsabilità di soggetto-terzo, quali eventi successivi alla stipula del “pacchetto””.